Associazione di promozione sociale
“Vam Valtidone Amici Montagna”
Statuto
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Vam Valtidone Amici Montagna“, senza fini di lucro, con sede in Castel San Giovanni.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e attività
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e si prefigge come scopo:
· La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e della natura
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività l’Associazione si propone di:
· Promuovere ed organizzare iniziative volte a diffondere una maggiore conoscenza della montagna e della natura dell’Appennino e delle Alpi in particolare;
· Promuovere ed organizzare momenti di frequentazione del nostro territorio attraverso escursioni ed iniziative analoghe finalizzate alla conoscenza dell’ambiente e della natura;
· Mettere a disposizione le proprie conoscenze e capacità operative in ambito escursionistico ed alpinistico nelle occasioni in cui possano giovare alla comunità ed alle istituzioni (ad esempio la protezione Civile locale);
· Predisporre ed organizzare iniziative in collaborazione con le istituzioni locali negli ambiti sopra descritti.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali, l’associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.
L’associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla legge 383/2000 e dalla legge regionale 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
· contributi degli aderenti;
· contributi di privati;
· contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere membri dell’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
· per decesso;
· per recesso;
· per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
· per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
· per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6
Diritti e doveri degli associati
I soci sono obbligati:
· ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
· a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
· a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
I soci hanno diritto:
· a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
· a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
· ad accedere alle cariche associative;
· a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8
L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
· approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
· nomina i componenti del Consiglio direttivo;
· delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
· stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
· delibera l’esclusione dei soci dall'associazione;
· si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri compreso tra i cinque e i nove, nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
· nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
· curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
· predisporre il bilancio consuntivo;
· deliberare sulle domande di nuove adesioni;
· provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art.11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art. 12
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, e, comunque, a fini di utilità sociale secondo le disposizioni di legge.
Art.13
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad alle norme vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.
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